{"id":68,"date":"2016-05-28T12:16:28","date_gmt":"2016-05-28T10:16:28","guid":{"rendered":"http:\/\/www.studiofosso.it\/?p=68"},"modified":"2016-05-28T12:16:28","modified_gmt":"2016-05-28T10:16:28","slug":"superammortamento-vademecum-del-fisco","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiofosso.it\/?p=68","title":{"rendered":"Superammortamento: Vademecum del Fisco"},"content":{"rendered":"<p>Possono usufruirne tutti i titolari di reddito d\u2019impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse all\u2019agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonch\u00e9 gli enti non commerciali con riferimento all\u2019attivit\u00e0 commerciale eventualmente esercitata. Inoltre, hanno facolt\u00e0 di beneficiarne gli esercenti attivit\u00e0 di lavoro autonomo (anche in forma associata) e le persone fisiche che esercitano attivit\u00e0 di impresa, arte o professione applicando il regime dei minimi o il regime di vantaggio.<br \/>\nLa possibilit\u00e0 \u00e8 invece esclusa per imprenditori e lavoratori autonomi che applicano il regime forfettario (i quali determinano il reddito attraverso un coefficiente di redditivit\u00e0 sui ricavi o compensi) nonch\u00e9 le imprese marittime che rientrano nel regime del tonnage tax.<\/p>\n<p>Il beneficio spetta a chi effettua investimenti in beni materiali strumentali nuovi, ovvero oltre che per l\u2019acquisto dei beni da terzi, in propriet\u00e0 o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto. Sono invece fuori ambito di applicazione i beni acquisiti tramite un contratto di locazione operativa o di noleggio. La maggiorazione del 40% riguarda solo i beni materiali.<br \/>\nI beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della strumentalit\u00e0 rispetto all\u2019attivit\u00e0 esercitata dall\u2019impresa beneficiaria. Conseguentemente, devono essere di uso durevole e atti a essere impiegati come strumenti di produzione all\u2019interno del processo produttivo dell\u2019impresa. Sono, pertanto, esclusi, oltre ai beni immateriali, i beni merce, come pure quelli trasformati o assemblati per l\u2019ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonch\u00e9 i materiali di consumo.<br \/>\nNell\u2019ipotesi di beni concessi in comodato d\u2019uso a terzi, il comodante potr\u00e0 beneficiare della maggiorazione a condizione che i beni in questione siano strumentali e inerenti alla propria attivit\u00e0, nel qual caso egli sar\u00e0 legittimato a dedurre le relative quote di ammortamento. I beni dovranno essere utilizzati dal comodatario nell\u2019ambito di un\u2019attivit\u00e0 strettamente funzionale all\u2019esigenza di produzione del comodante e gli stessi dovranno cedere le proprie utilit\u00e0 anche all\u2019impresa proprietaria\/comodante.\u00a0\u00a0 Come detto, la misura riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. Non spetta, conseguentemente, per gli investimenti in beni a qualunque titolo gi\u00e0 utilizzati.<br \/>\nIn merito alla territorialit\u00e0 dell\u2019investimento, risultano agevolabili i beni acquistati da soggetti per i quali i relativi ammortamenti concorrono alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione in Italia, indipendentemente dall\u2019ubicazione delle strutture cui i beni sono ubicati.\u00a0\u00a0 Dall\u2019ambito applicativo dell\u2019agevolazione sono esclusi gli investimenti in: \u2022 beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%; \u2022 fabbricati e costruzioni; \u2022 i beni indicati nella tabella allegata alla Legge di Stabilit\u00e0 2016.<\/p>\n<p>Sotto il profilo temporale, il super ammortamento compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, imputati in base alle regole generali della competenza previste dal Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (articolo 109, commi 1 e 2).<br \/>\nPertanto, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l\u2019effetto traslativo o costitutivo della propriet\u00e0 o di altro diritto reale. Invece, il momento di effettuazione dell\u2019investimento per le acquisizioni con contratti di leasing \u00e8 quello in cui il bene \u00e8 consegnato, ossia entra nella disponibilit\u00e0 del locatario; qualora sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario. L\u2019acquisizione in propriet\u00e0 del bene a seguito di eventuale, successivo riscatto non configura un\u2019autonoma ipotesi d\u2019investimento agevolabile.\u00a0\u00a0 Per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all\u2019investimento sostenuti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, in base ai citati criteri di competenza. Nell\u2019ipotesi in cui l\u2019investimento sia realizzato mediante contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l\u2019opera o porzione di essa risulta verificata e accettata dal committente.\u00a0\u00a0 Dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante ai fini della spettanza della maggiorazione, deve distinguersi il momento a partire dal quale \u00e8 possibile fruire del beneficio. La maggiorazione, infatti, potr\u00e0 essere dedotta dai soggetti titolari di reddito d\u2019impresa solo a partire dall\u2019esercizio di entrata in funzione del bene.\u00a0 L\u2019agevolazione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 &#8211; 31 dicembre 2016, il costo di acquisizione \u00e8 maggiorato del 40 per cento. In altri termini, il beneficio si traduce in un incremento percentuale del costo di acquisizione del bene, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.<br \/>\nQualora in un periodo d\u2019imposta si fruisca dell\u2019agevolazione in misura inferiore al limite massimo consentito, il differenziale non dedotto non potr\u00e0 essere recuperato nei periodi d\u2019imposta successivi. La maggiorazione \u00e8 fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo previsione contraria di legge.\u00a0\u00a0 Il super ammortamento si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio. In altri termini, si traduce in un componente negativo di reddito che, pur non essendo imputato al conto economico, risulta fiscalmente deducibile.<br \/>\nPer i beni adibiti promiscuamente all\u2019esercizio dell\u2019impresa, dell\u2019arte o professione e all\u2019uso personale del contribuente, la maggiorazione del 40% rileva non in misura piena, ma al 50 per cento.\u00a0Per quanto concerne i beni acquisiti in propriet\u00e0, la maggiorazione deve essere fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal Decreto Ministeriale 31 dicembre 1988, a partire dall\u2019esercizio di entrata in funzione del bene, ridotti alla met\u00e0 per il primo esercizio.\u00a0\u00a0 L\u2019agevolazione non dipende dal comportamento civilistico adottato dal contribuente. Nel caso di un bene acquisito attraverso contratto di leasing, \u00e8 consentita la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla met\u00e0 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988 (articolo 102, comma 7, del Tuir). La durata del contratto di locazione finanziaria e, quindi, il periodo di deduzione civilistica dei canoni di leasing, pu\u00f2 essere uguale, superiore o inferiore alla durata minima fiscale calcolata fiscalmente (la Circolare 17\/2013 ha fornito istruzioni sul comportamento da adottare nelle varie ipotesi).\u00a0\u00a0 Il super ammortamento riguarda anche i mezzi di trasporto a motore.<br \/>\nIn particolare, per i veicoli acquisiti dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, per i quali \u00e8 previsto un limite massimo di deducibilit\u00e0 (articolo 614, comma 1, lettera b, Tuir), sono incrementati del 40% anche i limiti massimi di rilevanza del costo di acquisizione.<\/p>\n<p>Fino a: \u2022 25.306,39 euro, per le autovetture e gli autocaravan (36.151,98 euro, per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio);<\/p>\n<p>\u2022 5.784,32 euro, per i motocicli;<\/p>\n<p>\u2022 2.892,16 euro, per i ciclomotori.<br \/>\nLe spese di acquisizione dei beni il cui costo unitario non \u00e8 superiore a 516,46 euro possono essere dedotte integralmente nell\u2019esercizio in cui sono state sostenute. Tale possibilit\u00e0 non viene meno nell\u2019ipotesi in cui il costo del bene superi l\u2019importo di 516,46 euro per effetto della maggiorazione<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Possono usufruirne tutti i titolari di reddito d\u2019impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. Sono ammesse all\u2019agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, nonch\u00e9 gli enti non commerciali con riferimento all\u2019attivit\u00e0 commerciale eventualmente esercitata. 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