Circolare n. 42 del 12/10/2016. Compensazione iva da iva in modello f24

Ravvedimento di un omesso versamento di un debito IVA periodico mediante compensazione con un  credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive

È stato chiesto di chiarire se un omesso  versamento IVA periodico (ad esempio, 10.000 euro) possa  essere regolarizzato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive.  Al riguardo, si osserva che, l’omesso versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica rappresenta una violazione ravvedibile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione, ai sensi della lettera b) dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.  In particolare – fermo restando il versamento dell’imposta dovuta e degli interessi entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stato omesso il versamento periodico – è ammesso il versamento della sanzione del 3,75 per cento dell’importo non versato, pari ad un ottavo del 30 per cento previsto dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. La compensazione del debito IVA periodico, e il conseguente ravvedimento delle sanzioni, può essere anticipata utilizzando il credito IVA maturato in un trimestre successivo a quello violato. In tale evenienza è, tuttavia, necessario che detto credito sia rimborsabile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e preventivamente destinato alla compensazione mediante presentazione del modello IVA TR, in applicazione dell’articolo 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, secondo cui “I contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la richiesta di rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all’anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando all’ufficio competente, in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, l’istanza di cui al comma 2. (…).”
Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui al già citato articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000 euro, tuttavia, non occorre il visto di conformità di cui all’articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.
In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale. In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione.  Dal punto di vista dichiarativo, l’avvenuta compensazione tra il debito Iva periodico e il credito Iva (trimestrale o annuale) maturato successivamente, viene rappresentata nel seguente modo: – l’importo del debito periodico, assolto tramite compensazione prima della presentazione della dichiarazione annuale, deve essere indicato nel rigo VL29 della dichiarazione Iva; – l’importo del credito utilizzato in compensazione, invece, deve essere indicato nel rigo VL22 della medesima dichiarazione, se trattasi di credito trimestrale, ovvero nel rigo VL9 della dichiarazione relativa all’anno successivo, se trattasi di credito annuale. Qualora, in caso di utilizzo del credito annuale, la compensazione venga effettuata dopo la presentazione della dichiarazione Iva, sarà necessario presentare una dichiarazione rettificativa (correttiva nei termini o integrativa) per dare evidenza  dell’ulteriore versamento periodico (non indicato nella dichiarazione originaria) e del conseguente incremento del credito annuale compensato. Trattandosi, tuttavia, in entrambe le ipotesi – utilizzo del credito IVA trimestrale e/o annuale – di compensazione esterna ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, la stessa deve essere evidenziata nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui di cui al comma 1 del citato articolo 17, e di 700.000 euro annui di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Inoltre, qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000 euro, occorre la preventiva apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità prescritto dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *