“Legitimatio Passiva Equitalia”

Con sentenza n. 4441/2016 pronunciata il 28/06/2016 e depositata in segreteria il 04/07/2016, la C.t.p. di Caserta, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente ha ribadito che “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l’ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite“, così come disposto dall’art. 39 del D.Lgs. 13/ aprile 1999 n.112.

Il contribuente, difeso dagli avv D’Aniello Mario e D’Aniello Luigi, ricorreva avverso avviso di intimazione per mancato pagamento dell’Irpef anno 2004.

Venivano addotti motivi di:

  • mancata notifica dell’avviso di accertamento, comportante nullità dell’atto consequenziale notificato;
  • decadenza del credito vantato ex art. 25 DPR 602/73.

In udienza la concessionaria controdeduceva:

  • la regolare notificazione della cartella di pagamento in data 17/08/2010 eccependo la prescrizione decennale;
  • l’inconsistenza dell’eccezione di nullità per difetto di motivazione dell’atto impugnato;
  • la legittimazione passiva dell’agente di riscossione solo per le doglianze relative ai vizi dei propri atti e la relativa estraneità ad ogni vicenda relativa all’esistenza dell’ammontare del credito.

La commissione accogliendo il ricorso proposto, oltre che per il motivo sopra esposto, precisava che il principio evidenziato nel ricorso secondo cui l’omessa notifica di un atto presupposto, costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo, che nella specie è l’avviso di intimazione ricevuto in data 20/10/2015 (Cazz. n. 1532 del 02/02/2012).

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